Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 19/04/2002 n. 68

- Si trascrive il testo dell'art. 25 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali": "Art. 25 (Fondo per lo sviluppo in agricoltura).

1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con Decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'art. 22, terzo comma, le parole: "non superare il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: "non superare il 30 per cento

b) all'art. 29 è aggiunto il seguente comma: "il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla Legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime .

4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente Legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b)del comma 3 del presente articolo.

5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con Regio Decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".

- Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 10, lettera f),della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo": "10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate

a) - e) (omissis)

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonchè per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale." - Si riporta il testo dell'art. 7-bis, comma 2. Lettera b),del Decreto-Legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la Legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina", come modificato dalla presente Legge: "2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di

a) (omissis)

b) interventi per assicurare, in conformità all'art. 87, comma 2, lettera

b),del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo fino al 30 giugno 2001 da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000

- La Legge 16 marzo 1988, n. 88, reca. "Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli".

- Si trascrive il testo dell'art. 7-ter, comma 2, del Decreto-Legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con la Legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina": "2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri."

Art. 2. Lotta agli incendi boschivi

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attività di presidio estivo antincendio, nonchè alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n.

226. Alle finalità di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della Legge 8 luglio 1998, n. 230, così come determinata dalla tabella C della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalità, termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Riferimenti normativi: -Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3, lettera

f),della Legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio": "3. La Legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare

a) - e) (omissis) f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonchè per il rifinanziamento, qualora la Legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;" - La Legge 6 marzo 2001, n. 64, reca: "Istituzione del servizio civile nazionale".

- Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 1, del Decreto-Legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la Legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, recante: "Interventi urgenti in materia di protezione civile": "1. Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività antincendi boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonchè la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di

- Si trascrive il testo dell'art. 19 della Legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza": "Art. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente Legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente Legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla Legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.".

-Si trascrive parte del testo della tabella C della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)": "Ministero dell'economia e delle finanze 2002 (migliaia di euro) Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in ma- teria di obiezione di coscienza: - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale

- cap. 2185) 2002 (migliaia di euro) 120.777"

Art. 3. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della Legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla Legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

 

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